di Studio Legale Gagliano (anno 2017)
Un uomo violento, oltre dodici denunce da parte della moglie, un coltello brandito più volte che diventa l’arma di un delitto annunciato, una condanna al risarcimento del danno patrimoniale in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che non restituisce una madre: sono questi i passaggi salienti di una triste vicenda di ordinaria conflittualità familiare, degenerata in uxoricidio, balzata agli onori della cronaca per il riconoscimento della responsabilità dello Stato-giudice per gli illeciti del magistrato.
Arriva dopo 10 anni la sentenza del Tribunale di Messina chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dello Stato e sulla risarcibilità dei danni patiti a seguito dell’omicidio della sig.ra Marianna ad opera del marito Saverio, consumato il 3 ottobre 2007.
Marianna, madre di due figli ed in lotta con il coniuge per la separazione, deposita da settembre 2006 a settembre 2007 oltre 12 denunce-querele contro il marito per plurimi episodi di violenza domestica, minacce, maltrattamenti e lesioni, perpetrati anche alla presenza dei figli.
Sino al mese di maggio 2007 l’azione dello Stato tramite la Procura della Repubblica di Caltagirone si rivela, a parere dei Giudici messinesi, puntuale ed efficace nel tutelare l’incolumità della donna e nell’assicurarle una protezione effettiva. Il dramma di una giustizia non giusta, che lascia le vittime in balia dei carnefici, di uno Stato inerte che non coglie il presagio di un intento, a tratti omicida, si consuma a partire da giugno 2007.
La polizia giudiziaria e la Procura, infatti, a decorrere da questa data, con il loro NON OPERATO, dimostrano di non cogliere la gravità delle minacce rivolte alla vittima, di non eseguire alcun atto d’indagine, ma soprattutto di non disporre quella perquisizione domiciliare, con successivo sequestro del coltello, verosimilmente utilizzato come arma del delitto, che avrebbe evitato, con giudizio altamente probabilistico, la consumazione dell’omicidio.
Ebbene, è proprio nel non aver adottato alcuna misura volta a neutralizzare la pericolosità del sig. Saverio e nell’aver disatteso il precetto di cui all’art. 112 Cost. – obbligo in capo al PM di esercitare l’azione penale- che i giudici messinesi rintracciano, in capo alla Procura della Repubblica di Caltagirone, una grave violazione di legge con negligenza inescusabile ex art.2 L.117/88 (unica legge temporalmente applicabile), idonea a giustificare il risarcimento dei chiesti danni patrimoniali.
Sotto il profilo della responsabilità civile dei magistrati, la legge Vassalli, infatti, limita espressamente il risarcimento dei danni non patrimoniali a quelli che derivino da una privazione della libertà personale. Solo nel novellato testo della legge 117/88, ad opera della legge 18/2015 (riforma Orlando), è stata estesa la categoria dei danni non patrimoniali risarcibili.
Nella vicenda in esame, quindi, i Giudici hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del solo danno patrimoniale quantificato in euro 259.200,00 derivante dal mancato godimento da parte dei figli di una parte di reddito che la madre avrebbe potuto percepire, se non fosse stata uccisa, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli, fissata nell’età media di anni 28 ciascuno.
La decisione del Tribunale di Messina evidenzia come il compito dello Stato non sia solo quello di emanare norme a tutela dei soggetti più deboli ma di applicare attraverso idonei strumenti di tutela le predette norme per garantire una protezione effettiva.
Sicuramente tale pronuncia risente degli ammonimenti più volte rivolti dalla CEDU al nostro Paese per la violazione di diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla vita soprattutto nei procedimenti per violenza domestica, ammonimenti che hanno indotto il nostro legislatore con la riforma Orlando a novellare la legge 117/88.
Ed infatti, per le vicende verificatesi successivamente all’entrata in vigore della legge Orlando, opera un allargamento della responsabilità dello Stato con conseguente azione di rivalsa (obbligatoria ed aumentata nell’entità) di quest’ultimo nei confronti del magistrato per le ipotesi di responsabilità determinate da dolo o colpa grave derivante da negligenza inescusabile.
Quanto ai danni non patrimoniali la riforma ha introdotto una previsione di risarcibilità generale non più limitata alla privazione della libertà personale.
Ad ogni modo, per la delicatezza e l’alto valore umano delle argomentazioni trattate, per i plurimi spunti di riflessioni indirizzati agli operatori del settore e non, siffatta pronuncia non resterà un caso isolato ma sarà certamente oggetto di ulteriori analisi e rivisitazioni tanto in ambito nazionale quanto in ambito Europeo.
Resta comunque il rammarico di una giustizia che, dovendo rimanere ancorata a quanto disposto dalla legge Vassali, legge temporalmente applicabile al fatto in esame, finisce per non poter riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.