La Corte Suprema di Cassazione ha affrontato il tema della risarcibilità delle spese sostenute dal danneggiato per l’attività di assistenza legale stragiudiziale resa in un sinistro stradale e la relativa qualificazione come danno emergente.
Nella vicenda in questione un pedone era stato investito da un’autovettura e il conseguente procedimento giudiziale, instaurato dallo stesso per ottenere il riconoscimento e la liquidazione dei danni patrimoniali e non, veniva accolto solo in parte. Ed infatti le richieste riguardanti il risarcimento del danno patrimoniale, con riferimento alle spese legali stragiudiziali, venivano rigettate, tanto in primo grado quanto in appello.
Contro la sentenza di secondo grado il pedone propone, quindi, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte articola il proprio ragionamento partendo da quanto affermato nella pronuncia di secondo grado secondo cui, in merito al risarcimento dei danni conseguenti al verificarsi di un sinistro stradale, può ritenersi superflua l’attività legale stragiudiziale, poiché il danneggiato ha la possibilità di provvedere al suo compimento anche senza l’assistenza di un legale.
Questo tipo di ragionamento, secondo la Suprema Corte, contrasta però sia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attività stragiudiziale genera un danno emergente per il soggetto che ha fatto ricorso, nonché con la stessa ratio sottesa alla procedura stragiudiziale, che ha come obiettivo quello di sanare le controversie attraverso una sorta di processo fra privati, così da alleggerire il carico che grava sull’apparato giudiziario.
Il presupposto per la risarcibilità delle spese sostenute per l’attività di assistenza legale stragiudiziale, pertanto, è solamente la presenza di una prova che ne consenta la quantificazione e ne dimostri il relativo pagamento.
Per quel che concerne la responsabilità civile da circolazione, quindi, il costo sopportato dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, volta a prevenire il processo e/o ad assicurarne l’esito favorevole, si deve considerare un danno emergente che, se allegato e provato, deve essere oggetto di risarcimento, ex art. 1223 c.c (Cass. civile sez. III sentenza n.26368 del 7.09.2022).