Con l’ordinanza n.17155/2023 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sul diritto o meno al rimborso delle somme versate da un coniuge per la ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, durante la convivenza e prima della separazione personale.
Sia in primo grado che in appello, gli organi giudicanti avevano respinto la domanda di restituzione delle somme avanzata dalla moglie nei confronti dell’ormai ex marito, ritenendo che la moglie, in proporzione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, avesse contribuito ad alimentare il progetto di vita comune, in un’ottica di reciproca solidarietà e nel preminente interesse dei figli al godimento di una stabile dimora. Di nessun rilievo è stato ritenuto, quindi, il fatto che la donna avesse effettuato accrediti sul conto corrente personale del marito, né tantomeno che l’immobile fosse di proprietà esclusiva dello stesso che comunque lo aveva messo a disposizione dell’intero nucleo familiare.
Anche la Corte di Cassazione ha sposato il ragionamento adottato dai giudici precedenti ribadendo che l’assunzione delle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva di un coniuge da parte dell’altro coniuge rientra nel novero dei doveri di solidarietà coniugale e familiare ex art.143 c.c.
Pertanto, non sussiste alcun diritto al rimborso/restituzione delle somme versate, avendo entrambi i coniugi goduto, durante il periodo di convivenza, delle migliorie apportate all’immobile. Lo stesso discorso, in termini di irripetibilità e non rimborsabilità delle somme versate, secondo la Corte di Cassazione, vale anche per il contributo, indiretto, fornito alle tasse ed ai ratei di mutuo.