In un giudizio di separazione personale tra coniugi il padre ha posto in discussione il diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno di mantenimento.
L’uomo, in particolare, sosteneva che l’età del figlio- vicino ai 30 anni- e l’insostenibilità del suo percorso formativo, per le mutate condizioni economiche dei genitori separati, fossero elementi sufficienti per far venir meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Con una recente pronuncia (ordinanza n. 21752/2020) la Corte di Cassazione ha stabilito che “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura immutato finchè il genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato da parte del figlio”.
L’età non viene, quindi, considerato elemento sufficiente per far venire meno l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, dovendo essere raggiunta in giudizio la prova di una “colpevole inerzia” da parte del figlio maggiorenne.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 21752/20; depositata il 9 ottobre 2020)