Il 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 1486, segnando una svolta significativa nelle modalità di collocamento dei figli in età prescolare. La Suprema Corte ha sottolineato l’importanza del principio di bigenitorialità, stigmatizzando l’uso del criterio astratto della “maternal preference”—ossia la preferenza automatica per il collocamento prevalente presso la madre—senza una valutazione concreta delle specifiche esigenze del minore.
La vicenda in esame riguardava una bambina di tre anni. In primo grado, il Tribunale aveva disposto l’affido condiviso con collocamento paritario, ritenendo che entrambi i genitori fossero in grado di soddisfare le esigenze morali e materiali della figlia. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva successivamente modificato tale decisione, disponendo il collocamento prevalente presso la madre, basandosi esclusivamente sull’età prescolare della minore e applicando il criterio della “maternal preference” senza una valutazione concreta della situazione familiare.
La Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo che le statuizioni sull’affidamento e sul collocamento dei figli devono rispondere a una valutazione concreta finalizzata al perseguimento dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. Non possono essere adottati provvedimenti che limitino significativamente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio basandosi su valutazioni astratte non correlate alla specifica realtà familiare.
Questo orientamento giurisprudenziale valorizza il principio della bigenitorialità, riconoscendo che, anche nel caso di bambini in età prescolare, non deve essere dato per scontato il collocamento prevalente presso la madre.
Se entrambi i genitori, per motivi logistici e di equilibrio familiare, sono in grado di garantire un sano soddisfacimento delle esigenze patrimoniali e non patrimoniali del minore, si dovrebbe optare per un collocamento paritetico, con una equa ripartizione dei tempi e degli spazi.
La decisione della Cassazione potrebbe avere importanti ricadute anche in tema di quantificazione dell’assegno di mantenimento. In un regime di collocamento paritetico, infatti, entrambi i genitori contribuiscono direttamente al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza presso di sé, riducendo la necessità di un assegno di mantenimento a favore di uno dei genitori. Questo approccio promuove una maggiore equità e responsabilità condivisa nella gestione delle esigenze dei figli.
È importante notare che la “maternal preference” costituisce un criterio astratto che non può e non deve essere applicato a priori, in forza di valutazioni del tutto sganciate dalla realtà e dalla tutela effettiva della prole, anche in età prescolare.
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, invita i giudici a valutare attentamente le specificità di ogni caso, evitando automatismi basati su stereotipi di genere, e a privilegiare soluzioni che garantiscano il benessere e l’equilibrio del minore attraverso la presenza attiva di entrambi i genitori.
In conclusione, l’ordinanza n. 1486/2025 rappresenta un passo avanti verso una maggiore applicazione del principio di bigenitorialità nel nostro ordinamento, promuovendo un approccio più equo e centrato sul reale interesse del minore nelle decisioni relative all’affidamento e al collocamento, indipendentemente dall’età e dal genere dei genitori.