Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, terminato il percorso di studi, dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 29779/20; depositata il 29 dicembre 2020)
Ritenuto infondato il ricorso per cassazione presentato dall’ex moglie avverso la sentenza della Corte d’Appello che non aveva posto alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge per il mantenimento del figlio dell’età di 27 anni.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il figlio non si è mai attivato al fine di cercare soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni, pertanto, i Giudici hanno deciso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1-, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020) sul punto, ossia che «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».