Il fondo patrimoniale è uno strumento di grande rilevanza nel diritto di famiglia, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, volto a garantire che determinati beni siano destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia essa fondata sul matrimonio o sull’unione civile. Si tratta di un vincolo di destinazione che, sebbene ampiamente utilizzato, non sempre viene compreso appieno nelle sue finalità e limitazioni. Un aspetto fondamentale è il suo ambito di applicazione che la Corte di Cassazione ha recentemente precisato ribadendo come il fondo patrimoniale sia riservato esclusivamente alla cosiddetta famiglia nucleare.
Con la sentenza n. 27792 del 28 ottobre 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su un caso di notevole interesse. La questione verteva sulla validità di un fondo patrimoniale costituito da un ex convivente a favore di un nucleo familiare non riconducibile alla definizione di famiglia nucleare. Nel caso specifico, un ex convivente aveva conferito una quota di proprietà di un immobile, in comproprietà con il precedente compagno, in un fondo patrimoniale costituito dai genitori di lei, includendo anche beni di proprietà di questi ultimi, senza però fare alcun riferimento alla figlia minore, nata dal rapporto con l’ex compagno. Ebbene, la Corte, con la pronuncia sopra richiamata, ha dichiarato nullo tale atto, evidenziando che il fondo patrimoniale deve avere come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni della famiglia nucleare, intesa come il nucleo composto da coniugi e figli, inclusi quelli minori e maggiorenni non ancora autosufficienti, nonché, secondo la dottrina, affiliati e minori in affidamento temporaneo.
La sentenza chiarisce un principio fondamentale: il fondo patrimoniale non può essere utilizzato per tutelare interessi patrimoniali che esulano dalla stretta sfera familiare nucleare. Non è, quindi, consentito vincolare beni a favore di famiglie estese o parentali. Tale interpretazione trova il suo fondamento normativo nell’art. 171 c.c., che prevede lo scioglimento del fondo patrimoniale in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, una disposizione che sottolinea ulteriormente la stretta connessione tra fondo patrimoniale e famiglia nucleare.
La pronuncia in esame rappresenta un importante punto di riferimento nella misura in cui impone di valutare con attenzione la composizione del nucleo familiare e la finalità degli atti costitutivi di un fondo patrimoniale, per garantire che siano conformi alla normativa vigente e agli orientamenti giurisprudenziali, ed evitare possibili contenziosi.
In un contesto giuridico in continua evoluzione, la corretta applicazione del fondo patrimoniale può costituire un’importante garanzia per la protezione patrimoniale della famiglia, ma solo se utilizzato nel pieno rispetto dei limiti e delle finalità stabilite dalla legge.