La nostra Costituzione prevede espressamente l’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli

Ebbene, quando una coppia è in crisi e decide di separarsi, è previsto che un genitore paghi all’altro un assegno periodico di mantenimento dei figli che contribuisca a coprire le spese ordinarie sostenute dal genitore collocatario, ossia tutte quelle spese destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli.
Rientrano nel novero delle cosiddette SPESE ORDINARIE -ricomprese quindi nell’assegno di mantenimento– a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per il vitto, l’abbigliamento, le utenze, il materiale scolastico di cancelleria, la mensa, i medicinali da banco, le tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie), le attività parascolastiche, ludiche e didattiche. 

A fianco di tali spese se ne prevedono altre che vengono, invece, definite straordinarie. Trattasi, infatti, di spese che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass. 17 gennaio 2018 n. 1070).

Queste spese possono essere ripartite tra i genitori in parti uguali, in proporzione ai redditi o secondo altri criteri e, in ragione della loro obbligatorietà o meno, possono essere subordinate al consenso dell’altro genitore o non richiedere alcuna concertazione.

Nel novero delle SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIEche non richiedono alcuna concertazione preventiva tra i genitori, vi sono, a titolo esemplificativo, le spese per l’acquisto di libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, le spese per interventi chirurgici o visite specialistiche indifferibili a carico di privati o del SSN, le spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto.

Tra le SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE rientrano, invece, le spese sostenute per corsi di informatica, inglese, attività parascolastiche, le spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN, le spese per organizzazioni di ricevimenti o feste dedicate ai figli. Di talchè, il coniuge che ha sostenuto siffatte spese ma non ha chiesto il consenso preventivo dell’altro coniuge, non potrà chiederne il rimborso.

 

Tale descrizione, lungi dal volersi ritenere completa ed esaustiva, a fronte di una varietà di situazioni, da analizzare caso per caso, è sintomatica del fatto che nel nostro codice civile non esiste una espressa disciplina in materia di spese straordinarie, né una definizione chiara ed univoca.

Pertanto, il contenuto e l’esatta indicazione delle spese ordinarie e straordinarie è stata oggetto di numerose sentenze, dibattiti dottrinali per poi confluire in appositi protocolli di famiglia adottati dai diversi Tribunali.