Danno da premorienza: cos’è?
Il danno da premorienza è il danno biologico patito da un soggetto, il quale muore – per motivi indipendenti rispetto l’illecito che ha subito – prima che venga determinato l’ammontare del risarcimento che gli sarebbe spettato per quell’illecito.
Il caso tipico è quello di chi subisce lesioni personali in seguito ad un incidente stradale e, prima che venga liquidato il relativo danno, viene a mancare a causa di una malattia o di un diverso incidente che non abbiano alcuna correlazione con il sinistro per cui è in corso la procedura di risarcimento.
A chi spetta il danno da premorienza?
Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da premorienza spetta agli eredi della vittima, i quali possono intraprendere qualsiasi azione, ad esempio contro il responsabile dell’illecito o la compagnia assicurativa, volta ad ottenere il ristoro del danno medesimo.
Come si calcola il danno da premorienza?
Poiché non esistono leggi specifiche che determinino come calcolare il danno da premorienza, sono stati i giudici a dover individuare vari possibili criteri di liquidazione.
Uno di questi criteri è quello proporzionale, in virtù del quale il risarcimento viene ridotto in base al rapporto tra tempo effettivo di sopportazione del danno (quindi sino alla morte) e tempo in cui il danno si sarebbe dovuto sopportare in base all’aspettativa di vita media; questo criterio è stato soggetto a critiche in quanto risulterebbe più vantaggioso nel caso di persone che muoiono in età più avanzata.
Altro criterio assai rilevante è quello delle Tabelle Milanesi, elaborato dal Tribunale di Milano e recentemente ribadito con il provvedimento n. 9042 del 16 novembre 2022.
Esso si basa su tre principi:
1. l’età della vittima rileva per calcolare l’aspettativa di vita (non il danno in sé);
2. il valore risarcitorio medio annuo si determina in base a calcoli matematici che tengano conto della percentuale d’invalidità e dell’aspettativa di vita;
3. il danno evolve in modo decrescente: è maggiore appena si verifica il sinistro (si pensi al trauma emotivo immediato che potrebbe derivarne) e si stabilizza nel tempo.
È interessante constatare che la Corte di Cassazione, nel 2020 e nel 2021, ha contestato questo modello (in particolare il terzo parametro) privilegiando quello proporzionale.
Nonostante ciò, il Tribunale di Milano si mantiene fedele al proprio criterio, discostandosi dalla Cassazione e applicando quindi le Tabelle Milanesi.