A lungo ci si è chiesti chi dovesse pagare l’IMU in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza more uxorio.

In particolare, ci si domandava se l’obbligo di pagamento dovesse ricadere sul proprietario dell’immobile, ex casa coniugale, oppure sul soggetto titolare di un diritto di abitazione e, quindi, di un diritto di godimento sul predetto immobile.

A risolvere l’annosa questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza del 3 marzo 2023.

Secondo il Supremo Consesso l’obbligo di pagamento dell’IMU ricade, per il suo intero ammontare, sul soggetto assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, poiché, ai fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge/convivente more uxorio, disposta a seguito di provvedimento giurisdizionale, si intende sempre effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Nello specifico, la Cassazione rileva come nell’applicazione dell’IMU debba valere la stessa disciplina che operava in materia di ICI. Pertanto, avendo l’IMU come presupposto il possesso dell’immobile, affinchè sorga l’obbligo di pagare l’imposta, è necessario che ci sia un rapporto “qualificato” che lega il soggetto con il bene e, quindi, una proprietà, un usufrutto o un altro diritto reale di godimento.

 

 

Nella questione in esame e, quindi, nelle ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale o di cessazione della convivenza more uxorio, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il soggetto passivo del tributo ossia il soggetto tenuto al pagamento è il coniuge/convivente a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale, anche se lo stesso non ne risulta essere formalmente proprietario.