La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, si è espressa sulla questione relativa al riconoscimento dell’esenzione dall’IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi, riscrivendo la definizione di abitazione principale.
In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Ebbene, tale previsione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. nella misura in cui il riferimento al “nucleo familiare” penalizza, in maniera discriminatoria ed ingiustificata, coloro che si uniscono in matrimonio o in unione civile rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di mero fatto che godono di un’esenzione doppia.
L’abitazione principale deve essere intesa, quindi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, come il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
Infatti, afferma la Corte, “nel nostro ordinamento non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare colore che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”. Da ciò ne discende che, non considerare sufficiente ai fini dell’esenzione dall’IMU sulla prima casa la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile, rappresenta un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto che godono dell’esenzione per ciascun rispettivo immobile.
Pertanto, i coniugi residenti in immobili siti in Comuni diversi possono godere della doppia esenzione dall’IMU, contrariamente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, D. L. n. 201/2011, dichiarato, appunto, costituzionalmente illegittimo.
Sulla scia interpretativa tracciata dalla Corte Costituzionale si pone la recente ordinanza n.32339, pubblicata il. 3.11.2022, con cui è stato riconosciuto il beneficio dell’esenzione dell’IMU ad un coniuge, possessore di un immobile sito in un dato Comune, nonostante l’abitazione principale di quest’ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita in altro Comune.