Argomento scottante sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22266 depositata il 15 ottobre 2020,
ha chiarito che il tradimento coniugale reciproco esclude la richiesta di addebito della separazione alla moglie, avanzata dal marito che aveva prodotto in giudizio messaggi online con cui ella si dichiarava disponibile a incontri con altri uomini, incontri poi effettivamente concretizzatisi, come accertato da un investigatore privato.
Inutile, secondo la Corte, il richiamo all’infedeltà della moglie, considerata dal marito come causa della intollerabilità della convivenza coniugale.
Nel primo e nel secondo grado di giudizio, erano state, infatti, accertate le reciproche condotte degli ex coniugi, con conseguente ininfluenza del tradimento della donna su una vita coniugale già da tempo divenuta intollerabile.
Il tradimento della donna, così come prospettato dall’ex, non influisce neanche sull’affidamento dei figli che, per la Corte, deve essere congiunto.
In particolare viene ritenuta doverosa la collocazione del figlio minore presso la madre, non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della donna e neanche disagi sul minore per la convivenza della madre con il nuovo compagno.
Parimenti la casa coniugale resta assegnata alla donna. L’immobile, per le sue dimensioni e caratteristiche, non può essere oggettivamente diviso sicchè permane in capo alla donna, in quanto genitore collocatario.