L’ex moglie chiede il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito, ma in primo grado i giudici rigettano la richiesta, ritenendo non provata la sua impossibilità di conseguire un reddito adeguato al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

 

In appello la donna, dopo aver dimostrato il netto peggioramento della sua situazione economica, avendo perso il lavoro ormai da mesi, evidenzia anche il subentrare di uno stato depressivo con conseguente compromissione del proprio stato di salute. 

I giudici di secondo grado, con un ragionamento confermato dalla Corte di Cassazione, le riconoscono l’assegno divorzile. 

 

La donna, infatti, nel corso del giudizio ha dimostrato di aver raggiunto un’età (55 anni) tale da rendere complicata una collocazione lavorativa adeguata al proprio sostentamento. La stessa ha, inoltre, dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni di salute e di aver cercato, seppur invano, di trovare lavoro mediante la partecipazione a corsi di riqualificazione.

 

L’ex marito, invece, non ha provato in giudizio il mutamento delle proprie condizioni economiche, allegando dichiarazioni reddituali e patrimoniali, a detta dei Giudici, poco credibili.

 

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21140/20; depositata il 2 ottobre)